Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 01/08/2003 n. 259

Art. 12 (Persone addette ai servizi postali, di bancoposta).

-Le persone addette ai servizi postali, di bancoposta anche se dati in concessione ad uso pubblico, sono considerate pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio, secondo la natura delle funzioni loro affidate, in conformità degli articoli 357 e 358 del codice penale.» .

Art. 13 (Contravvenzioni in materia postale). - Per le contravvenzioni punibili con la sola pena dell'ammenda è ammessa l'oblazione in sede amministrativa prima che sia iniziato il dibattimento, per somme non inferiori al minimo dell'ammenda. La competenza a decidere sulla domanda di oblazione spetta, rispettivamente, ai direttori provinciali delle poste e delle telecomunicazioni per le contravvenzioni in materia di servizi postali, di bancoposta.» . II -Norme comuni ai servizi postali, di bancoposta.» . «Art. 17 (Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni in applicazione di accordi internazionali). - Sono concesse le esenzioni dalle tasse postali nonchè le riduzioni delle tasse medesime e le agevolazioni tariffarie previste negli accordi internazionali.» . «Art. 20 (Reclamo -Termini di decadenza - Azione giudiziaria).

-Il reclamo per oggetti o somme affidati all'Amministrazione o per ottenere le indennità o rimborsi previsti dal presente Decreto deve essere presentato, sotto pena di decadenza, nel termine perentorio stabilito per i singoli servizi. Salvo quanto previsto dal successivo art. 21, l'azione giudiziaria contro l'Amministrazione per i servizi postali, di bancoposta regolati con il presente Decreto non può essere proposta se prima non sia stato presentato reclamo in via amministrativa a norma del comma precedente e non siano trascorsi sei mesi ove entro tale termine l'Amministrazione non abbia provveduto. L'azione stessa si prescrive in tre anni.» «Art. 21 (Azione civile contro l'Amministrazione). Nel caso di procedimento penale concernente una operazione che abbia comunque attinenza coi servizi postali, di bancoposta, se dopo la pronunzia della sentenza penale venga esercitata l'azione civile contro l'Amministrazione, l'azione non può essere proposta prima che siano trascorsi sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza pronunziata dal magistrato penale, salvo quanto disposto dagli articoli 31 e 103.» . «Art. 22 (Accertamento delle contravvenzioni). L'accertamento delle contravvenzioni spetta, oltre che agli organi di polizia giudiziaria, anche agli impiegati ed agenti incaricati di vigilare sull'osservanza delle norme modalità relative ai servizi postali, gestiti dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.». «Art. 23 (Danneggiamento). -Chiunque esplichi attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi postali od alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti punito ai sensi dell'art. 635, n. 3, del codice penale.» «Art. 25 (Tutela degli ambienti di lavoro e di produzione del pubblico servizio). - Chiunque distrugga, disperda, deteriori o renda, in tutto o in parte, inservibili oggetti e congegni destinati al servizio punito ai sensi dell'art. 635, n. 3 del codice penale. Chiunque, fuori del caso previsto dal comma precedente, deturpi o imbratti oggetti e congegni destinati al servizio postale, è punito ai sensi dell'art. 639 del codice penale, ma si procede d'ufficio.» 26 (Impignorabilità ed insequestrabilità dei beni destinati ai servizi postali). - Non possono essere i strumenti, il denaro, le carte-valori ed in genere gli oggetti comunque destinati od adibiti ai servizi postali. La norma si applica anche nei confronti degli assuntori dei servizi postali eseguiti per conto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.» .

- L'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214, recante: «Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1967, n. 15, abrogato dal presente Decreto, recava: «Canoni di esercizio -Tassa di concessione governativa» .

- Per il Decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55, si vedano le note alle premesse.

- Per il Decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289, si vedano le note alle premesse.

- Per il Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, si vedano le note alle premesse.

- Per il Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1999, n. 420, si vedano le note alle premesse.

- Per il Decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, si vedano le note alle premesse.

- Per la Legge 1° luglio 1997, n. 189, si vedano le note alle premesse.

- Per l'art. 1 della Legge 31 luglio 1997, n. 249, si vedano le note all'art. 25.

- Per il Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, si vedano le note alla premesse.

- L'art. 25 della Legge 24 aprile 1998, n. 128, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 1995-1997)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1998, n. 104, supplemento ordinario, abrogato dal presente Decreto, così recava: «Sanzioni per le violazioni delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318» .

- Per il Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191, si vedano le note alla premesse.

- Per il Decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, si vedano le note alla premesse.

- Per il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447, si vedano le note alle premesse.

- Per il Decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21, si vedano le note alle premesse. 1. Dall'attuazione del Codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 220 Disposizioni finali 1. Le disposizioni del Codice, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera b), della Legge 1° agosto 2002, n. 166, sono corrette, modificate od integrate, anche sulla base di direttive europee, con la procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sentita l'Autorità, secondo i medesimi criteri e principi direttivi di cui al citato articolo 41, comma 2, della citata Legge n. 166 del 2002. 2. Le disposizioni degli allegati, nel rispetto delle attribuzioni del Ministero e dell'Autorità, delle disposizioni di cui al Codice e di quelle assunte in sede comunitaria, sono modificate, all'occorrenza:

a) con Decreto del Ministro delle comunicazioni, gli allegati numero 1, ad eccezione della condizione n. 11 della parte A, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26;

b) con Decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro della giustizia, la condizione n. 11 della parte dell'allegato n. 1, nonchè l'allegato n. 9;

c) con Decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli allegati numeri 10 25;

d) con deliberazione dell'Autorità, sentito il Ministero, l'allegato n. 11;

e) con deliberazione dell'Autorità, gli allegati numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 8. Note all'art. 220:

- Per l'art. 41 della Legge 1° agosto 2002, n. 166, si vedano le note alle premesse.

- L'art. 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» così recita: «2. Con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di Legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.» . 1 Entrata in vigore 3. Il Codice entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1° agosto 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Gasparri, Ministro delle comunicazioni Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Frattini, Ministro per gli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Martino, Ministro della difesa Marzano, Ministro delle attività produttive Sirchia, Ministro della salute Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie La Loggia, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli Allegato n. 1 (articoli 28, comma 1, e 33, comma 1) Elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali (Parte A), i diritti di uso delle frequenze radio (Parte B) e i diritti di uso delle numerazioni (Parte C) come precisato agli articoli 28, comma 1 e 33, comma 1 del Codice. A. Condizioni delle autorizzazioni generali sono: 1. contribuire al finanziamento del servizio universale in conformità al Capo IV, sezione I, del Titolo II del Codice; 2. corrispondere i diritti amministrativi ai sensi dell'articolo 34; 3. garantire l'interoperabilità dei servizi e interconnessione delle reti conformemente al Capo III del Titolo II del Codice; 4. garantire l'accessibilità dei numeri del piano nazionale di numerazione per l'utente finale comprese le condizioni conformemente al Capo IV del Titolo II del Codice; 5. rispettare la normativa ambientale e la pianificazione urbana rurale, obblighi e condizioni relativi alla concessione dell'accesso o dell'uso del suolo pubblico o privato e condizioni relative alla co-ubicazione e alla condivisione degli impianti e dei siti, conformemente al Capo V del Titolo II del Codice e inclusa, ove applicabile, qualsiasi garanzia finanziaria o tecnica necessaria ad assicurare la corretta esecuzione dei lavori di infrastruttura; 6. rispettare gli obblighi di trasmissione conformemente al Capo IV, sezione III del Titolo II del Codice; 7. garantire la protezione dei dati personali e la tutela della vita privata specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche conformemente alla normativa nazionale e comunitaria in materia; 8. rispettare le norme sulla tutela dei consumatori specifiche del settore delle comunicazioni elettroniche, ivi comprese le condizioni in conformità al Capo IV del Titolo II del Codice; 9. rispettare le restrizioni relative ai contenuti illegali delle trasmissioni, in conformità Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, nel mercato interno e restrizioni relative alle trasmissioni di contenuto nocivo ai sensi dell'articolo 2 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati appartenenti all'Unione europea concernenti l'esercizio delle attività televisive; 10. presentare le informazioni in osservanza di una procedura di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 25, comma 4, e per altri scopi contemplati dall'articolo 33 del Codice; 11. assicurare le prestazioni ai fini di giustizia, di cui all'articolo 96 del Codice, sin dall'inizio dell'attività; 12. garantire le comunicazioni, in caso di catastrofi naturali, tra i servizi di emergenza e le autorità, nonchè le trasmissioni radiotelevisive destinate al pubblico; 13. rispettare le norme relative alla limitazione dell'esposizione delle persone ai campi magnetici prodotti dalle reti di comunicazione elettronica, in conformità alle norme comunitarie; 14. rispettare gli obblighi di accesso diversi da quelli di cui all'articolo 28, comma 2 del Codice applicabili alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, conformemente al Capo III del Titolo II dello stesso Codice; 15. mantenere l'integrità delle reti pubbliche di comunicazione, conformemente al Capo III e al Capo IV del Titolo II del Codice, anche mediante le condizioni per prevenire interferenze elettromagnetiche tra reti e/o servizi di comunicazione elettronica ai sensi del Decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615 in materia di norme armonizzate sulla compatibilità elettromagnetica; 16. garantire la sicurezza delle reti pubbliche contro l'accesso non autorizzato, conformemente alla normativa nazionale e comunitaria in materia; 17. rispettare le condizioni per l'uso di frequenze radio, conformemente all'articolo 7, comma 2 del Decreto legislativo e di diritti di uso individuali in conformità dell'articolo 27, commi 1 e 2 del Codice; 18. rispettare le misure volte ad assicurare il rispetto delle norme e/o specifiche di cui all'articolo 20 del Codice. B. Condizioni della concessione di diritti di uso delle frequenze radio sono: 1. comunicazione del servizio o del tipo di rete o tecnologia per il quale sono stati concessi i diritti di uso della frequenza e ove applicabile, l'uso esclusivo di una frequenza per la trasmissione di contenuto specifico o servizi audiovisivi specifici; 2. uso effettivo ed efficiente delle frequenze in conformità al Capo II del Titolo I del Codice comprendente, se del caso, requisiti di copertura; 3. condizioni tecniche e operative per evitare interferenze dannose e per limitare l'esposizione del pubblico ai campi elettromagnetici, qualora siano diverse da quelle previste dall'autorizzazione generale; 4. durata massima, in conformità all'articolo 27 del Codice, fatte salve eventuali modifiche del piano nazionale di ripartizione delle frequenze; 5. trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare e relative condizioni in conformità al Capo II del Titolo I del Codice; 6. contributi per l'uso in conformità all'articolo 35 del Codice; 7. ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti i diritti di uso abbia assunto nell'ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa; 8. obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all'uso delle frequenze. C. Condizioni della concessione di diritti di uso dei numeri sono: 1. la designazione del servizio per il quale è utilizzato il numero, ivi compresa qualsiasi condizione connessa alla fornitura di tale servizio; 2. l'uso effettivo ed efficiente dei numeri in conformità al Capo II del Titolo I del Codice; 3. il rispetto delle norme in materia di portabilità del numero in conformità al Capo IV del Titolo II del Codice; 4. obbligo di fornire le informazioni degli elenchi pubblici degli abbonati ai fini degli articoli 55 e 75 del Codice; 5. durata massima, in conformità all'articolo 27 del Codice, fatti salvi gli eventuali cambi del Piano nazionale di numerazione; 6. trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare e relative condizioni in conformità al Capo II del Titolo I del Codice; 7. contributi per l'uso in conformità all'articolo 35 del Codice; 8. ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti i diritti di uso abbia assunto nell'ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa; 9. obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all'uso dei numeri. Allegato n. 2 (articoli 42 e 43) Condizioni di accesso ai servizi di televisione digitale e radio trasmessi ai telespettatori ed agli ascoltatori, di cui agli articoli 42 e 43 del Codice. Parte I: Condizioni relative ai sistemi di accesso condizionato applicabili a norma dell'articolo 43, comma 1 del Codice. Per quanto riguarda l'accesso condizionato ai servizi di televisione digitale e radio trasmessi ai telespettatori ed agli ascoltatori, a prescindere dal mezzo trasmissivo, conformemente all'articolo 43 del Codice, dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

 

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